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Riferimenti normativi
- Il concetto di proprietà è definito dal Codice Civile, il quale agli articoli 822 e 823 determina, rispettivamente, cosa debba intendersi per demanio pubblico e quale condizione giuridica faccia riferimento allo stesso. In particolare, i suddetti articoli stabiliscono che appartengono al demanio pubblico i fiumi, i torrenti e le altre acque pubbliche e che i beni del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Inoltre, vi è una norma di chiusura (art. 827) che definisce un concetto fondamentale del nostro ordinamento: “i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”. È sempre del nostro ordinamento il concetto per cui il proprietario può disporre dei propri beni (art. 832), in questo caso potendoli concedere a titolo oneroso.
- Ben prima della Costituzione italiana (1947) venivano fatti pagare appositi canoni per l’uso delle risorse idriche; ad esempio il R.D.L. 456/1924 prevedeva canoni concessori per l’utilizzo, tra l’altro, di “acque e pertinenze di canali demaniali”.
- Ancora prima, il R.D. 368/1904 (tuttora vigente) prevede che “opere nello spazio comprese fra le sponde fisse dei corsi d’acqua” siano soggette a concessione e al pagamento di un canone annuale. Anche il R.D. 523/1904 (tuttora vigente) prevede che “nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa”.
- Anche con il sorgere della Repubblica Italiana, si è continuato a stabilire dei canoni per l’uso del demanio idrico, con periodici aggiornamenti (D. Lgs.C.P.S. 24/1947, L. 8/1949, L. 1501/1961, e tutte le successive modifiche e integrazioni) fino al trasferimento di competenza alle Regioni. Queste ultime, notoriamente costituite nel 1970, hanno poi usufruito di specifiche deleghe (anche in materia idrica) con D.P.R. 616/1977, fino a giungere al decreto “Bassanini”.
- Il D. Lgs. 112/1998 e s.m.i. (“decreto Bassanini”) ha trasferito alle Regioni le competenze amministrative e di gestione del demanio idrico e dei beni afferenti al medesimo e prevede che “i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione”. Tali norme sono state recepite dalla Regione Veneto con L.R. 11/2001.
- La Regione Veneto, con D.G.R. 3260/2002, ha trasferito tali competenze ai Consorzi di bonifica per quanto riguarda la rete idrografica secondaria (canali, torrenti e corsi d’acqua di III categoria), mantenendo invece la competenza – ed introitando i relativi canoni – su quella principale (i grandi fiumi).
- In attuazione della D.G.R. 3260/2002 è stata stipulata tra la Regione ed ogni singolo Consorzio di bonifica una apposita convenzione di delegazione amministrativa, in data 5 ottobre 2004, integrata con uno specifico protocollo di intesa. La convenzione prevede che i Consorzi siano incaricati di riscuotere i canoni dal 2004 in poi, con termine di prescrizione di cinque anni. La Regione inoltre mantiene (tuttora) la competenza a decidere, annualmente, l’entità dei canoni (Delibere di Giunta Regionale n° 1895 del 24 giugno 2003 e n° 1997 del 25 giugno 2004 e s.m.i.).
Altre normative:
- La legge n. 71 del 24/06/2013 definisce l’importo delle imposte fisse di bollo